Sussidi di malattia
All'articolo 2 dello Statuto Sociale del 1910, vengono elencati i fini della Società:
"1. di sussidiare i Soci in caso di malattia o impotenza al lavoro.
2. di provvedere all'invalidità istituendo nella Società una Sezione con fondo speciale da alimentarsi mediante quota apposita facoltativa.
3. di dare ai soci effettivi le visite mediche gratuite."[1]
Per ottemperare a tali scopi, il 1 aprile 1900 viene nominato il dott. Andrea Fascioli, medico condotto di Monleale, quale medico sociale, come previsto dallo Statuto, per tre anni, con il compito di emettere certificati di sana e robusta costituzione e certificati medici per i soci che cadono ammalati, con il compenso annuo di circa 60 lire (una lira a socio).[2]
Il 27 maggio 1900 il dott. Fascioli viene proclamato socio onorario della Saoms, perché dona il suo onorario dell'anno, di lire 60, alla Società, per l'acquisto del vessillo sociale, nonché metà degli onorari dei due anni successivi, per contribuire a creare un fondo per "l'invalidismo".[3]
Il dott. Fascioli viene riconfermato come medico sociale anche per il triennio 1903 – 1905, rinunciando a metà del suo stipendio (sempre ammontante a £. 60 annue), in favore della cassa sociale, specificando che gli piacerebbe che tale denaro venisse utilizzato per l'acquisto di arredi per la sala sociale, qualora il Presidente lo ritenesse opportuno.[4]
In seguito, lo stesso medico viene riconfermato per il triennio 1906 – 1908. [5]
Si presume che il medico sociale abbia svolto il suo lavoro continuativamente per tutti gli anni di nomina, occupandosi della salute dei soci e delle pratiche necessarie per far loro ottenere i sussidi di malattia.
Da un verbale del 7 agosto 1908 sappiamo che vengono presentati due certificati di malattia, uno di Cremanti Davide in data 6 luglio e uno di Fascetto Giacomo, in data 21 luglio; "a voti unanimi delibera [il Consiglio] di prendere atto dei su esposti certificati e che i medesimi vennero a suo tempo messi dal presidente al sussidio, e fanno voti perché i due soci siano al più presto ristabiliti in salute".
Il 12 agosto 1908 prende la parola il consigliere Zambosco Pietro, che afferma che il dott. Fascioli Andrea gli ha riferito che da oggi i soci Cremanti Davide e Fascetto Giacomo sono stati sciolti dalla malattia e sono in stato di convalescenza (la convalescenza non da diritto ad alcun sussidio).
Il 27 ottobre 1908 si dice che in data 12 agosto sono stati liquidati i sussidi di malattia per il Cremanti Davide e per Fascetto Giacomo, e Cremanti ha preso i soldi senza protestare, ma Fascetto ha detto che non intendeva ritirare il sussidio, perché gli spettava fino al 16 di agosto, giorno in cui il medico sociale gli aveva fatto il certificato di guarigione e non solo fino al 12. Viene interrogato Zambosco, il quale conferma che il medico sociale gli ha detto che il Fascetto era guarito in data 12 agosto, inoltre, testimonia che Fascetto "già da alcuni giorni attendeva alla cura del proprio bestiame e lo conduceva all'abbeveraggio e sul lavoro". Quindi, il Consiglio, visto che lo Statuto non obbliga ad avere un certificato di guarigione per togliere ad un socio il sussidio di malattia, ma risulta sufficiente che un altro socio ne dichiari la guarigione, perché lo ha visto fare dei lavori in casa o curare il bestiame, decide che la deliberazione del 12 agosto resta invariata, ma da la possibilità a Fascetto, a norma dello Statuto, di ricorrere in appello contro la decisione del Consiglio di fronte all'Assemblea sociale.[6]
Nell'Assemblea sociale del 24 febbraio 1909 si prende atto che da dieci anni è stata costituita la società ed è la prima volta che si trova a dare il suo voto per questioni riguardanti il sussidio di malattia: Cremanti Davide e Giacomo Fascetto sono caduti malati ed è stato loro dato il sussidio di malattia; una volta giudicati guariti dal comitato di soccorso, gli è stato tolto tale sussidio, al che si sono recati dal medico che ha scritto un certificato di guarigione con data successiva rispetto a quella di sospensione del sussidio. I due hanno protestato con il Presidente ed il Consiglio, per ottenere di ricevere il pagamento del sussidio fino alla data riportata sul certificato medico di guarigione, ma il Consiglio ha accettato per Cremanti e rifiutato per Fascetto, dicendo che era libero di appellarsi all'Assemblea dei soci, come da Statuto. Il problema che si pone è: cos'ha la precedenza nel determinare la fine del sussidio di malattia, la relazione del comitato di soccorso o il certificato medico?
Seguono varie discussioni a favore e contro la decisione del Consiglio, poi prende la parola Orefice Carlo, il quale asserisce che nello Statuto non c'è nessun articolo che dica che il Consiglio debba attendere la relazione del comitato di soccorso o il certificato del medico per togliere il sussidio. Inoltre, spesso il medico non può fare un certificato di guarigione quando un socio è ancora convalescente e, d'altro canto, anche il comitato di soccorso, per amicizia o parentela, non denuncia il fatto che un socio abbia ricominciato, seppure convalescente, ad attendere a piccoli lavori di casa, alla cura del bestiame o a sovrintendere ai lavori agrari, ma spesso il Consiglio ne viene a conoscenza per altre fonti (come pare sia successo nel caso in questione di Fascetto Giacomo). Il fatto di aver ricominciato a fare dei lavori, significa che il socio è passato dallo stato di malattia a quello di convalescenza (per il quale lo Statuto non prevede alcun sussidio). Quindi, "Orefice ritiene che fosse nel potere del Consiglio di togliere ai soci il sussidio anche senza il certificato medico di guarigione, ma invita l'Assemblea a deliberare:
- affinché tale sussidio venga comunque accordato in via eccezionale ai due soci il sussidio per quelle giornate di divario tra la denuncia del comitato di soccorso e il certificato del medico;
- che sia facoltà del Consiglio togliere il sussidio a quel socio ammalato che sia certo sta attendendo delle proprie occupazioni di famiglia, salvo per le malattie di rotture o ferite, per le quali si dovrà attendere il certificato medico, che dovrà essere presentato o fatto pervenire dal medico non appena l'ammalato si trovi nello stato di convalescenza;
- di scrivere una legge in merito per l'avvenire.
La proposta di Orefice Carlo viene approvata all'unanimità per alzata di seduta."[7]
Il dottor Fascioli viene sostituito, a partire dal 7 marzo 1920, dal dott. Rescia[8], al quale succede, il 4 novembre 1922, il dott. Armando Gatti, sempre con compenso di lire 60 annue.[9]
Dopo la seconda guerra mondiale, come già accennato, con il mutare delle condizioni politiche e storiche e l'introduzione di sistemi previdenziali ad opera dello Stato, la SAOMS perde i suoi primitivi scopi mutualistici, per cui non si parla più, nei verbali, di nomina di medici sociali o di erogazione di sussidi. La SAOMS rivolgerà, dunque, la sua attenzione ad attività più ricreative e festaiole.
[1] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 8.
[2] Cfr. cartella 11 dell'Archivio SAOMS.
[3] Cfr. cartelle 5 e 30 dell'Archivio SAOMS.
[4] Cfr. cartella 30 dell'Archivio SAOMS.
[5] Cfr. cartella 30 dell'Archivio SAOMS.
[6] Cfr. cartella 12 dell'Archivio SAOMS.
[7] Cfr. cartella 5 dell'Archivio SAOMS.
[8] Cfr. cartella 15 dell'Archivio SAOMS.
[9] Cfr. cartella 15 dell'Archivio SAOMS.