Lo Statuto Sociale e le sue modifiche

Il 17 giugno 1900 si tiene un'Assemblea nella quale si decide di richiedere una modifica dell'art. 30 dello Statuto. In data 7 luglio 1900 viene inoltrata una domanda al tribunale di Tortona per l'approvazione delle modifiche introdotte; il 14 luglio il Tribunale risponde che le modifiche possono essere approvate solo se la SAOMS si occuperà di far pubblicare l'Atto costitutivo del 16 aprile 1899 ed il relativo Statuto. Il 6 dicembre 1900 il presidente scrive una lettera al Tribunale di Tortona, con la quale comunica che la SAOMS ha ottemperato alla pubblicazione dell'Atto costitutivo della Società e dello Statuto. Dopo aver effettuato un controllo, volto a stabilire se veramente la pubblicazione sia avvenuta, il Tribunale di Tortona emana un Decreto riportante le modifiche allo Statuto Sociale, visto che la SAOMS ha ottemperato a tutti gli obblighi di legge (l'atto è stato registrato in data 19 gennaio 1901 ed è stato affisso in diversi luoghi e pubblicato per estratto nel supplemento al foglio periodico della prefettura di Alessandria)[1]. Da un altro documento[2] si evince che le modifiche dello Statuto Sociale sono state consegnate ai soci (che risultano essere 69 nel 1901), dietro pagamento della somma di 10 centesimi.

In base allo Statuto, la SAOMS poteva dotarsi, ove necessario, di regolamenti interni, cioè di ulteriori serie di norme atte a regolarizzare in modo più preciso e minuto alcune questioni, trattate solo in modo generale e generico nello Statuto. Tali regolamenti interni non dovevano essere approvati dal Tribunale, ma era sufficiente un'approvazione interna, fatta dall'Assemblea Sociale o, addirittura, semplicemente dal Consiglio Direttivo, per renderli immediatamente applicabili. Nel corso degli anni, la SAOMS monlealese si è dotata di vari regolamenti interni, più volte modificati e rimaneggiati, in genere per stabilire i criteri di utilizzo (e/o di accesso) della sala sociale in determinate occasioni (feste, club sociale) oppure dei mansionari (per il serviente, il segretario, ecc.) o, ancora, i criteri per la vendita di merci ed attrezzi a soci e non soci.

Il 3 febbraio 1901[3], ad esempio, viene redatto ed approvato dal Consiglio uno speciale "capitolato", cioè un mansionario, per il serviente sociale, così declinato:

"Art. 1°

Il serviente dovrà prestargli per quanto è più utile alla società, curare sempre la pulizia, la conservazione del mobilio e dei registri e conti (?), l'illuminazione, il riscaldamento e preparare i locali in ordine.

Art. 2°

Dovrà trovarsi sempre presente alle adunanze tanto del Consiglio che dell'Assemblea.

Art. 3°

Ha l'obbligo dl recapito ai membri del Consiglio, Comitato dei Sindaci ed ai soci qualsiasi avviso, lettere e circolari che venissero spedite dalla Presidenza, sempre però riguardante alle adunanze del Consiglio, Comitato dei Sindaci, Assemblea e le lettere di pagamento.

Art. 4°

Il serviente dovrà sempre presentarsi a richiesta della Presidenza per qualsiasi servizio, ma per i servizi non contemplati nel presente capitolato gli verrà corrisposta una indennità in ragione del tempo impiegato.

Art. 5°

Ha l'obbligo di prestare il suo servizio quando la società facesse qualche festa da ballo in vantaggio della società stessa, assistendo alla festa.

Art. 6°

Dovrà ben custodire il locale sociale, il Carteggio e la chiave, che non potrà rimettere, così pure qualsiasi altro oggetto facente parte del patrimonio sociale o che trovasi nella sala a qualsiasi persona senza ordine in iscritto dal Presidente o da chi per esso.

Art. 7°

Quando la società cedesse la sala sociale per tenervi qualche festa da ballo od altre rappresentazioni, sarà obbligato di assistervi, per sorvegliare il mobilio e l'(sic) sociale, ma per questo servizio gli sarà dovuto un compenso di £. 2,00 per ciascuna volta.

Art. 8°

L'inserviente dovrà prestare puntualmente il suo servizio con fedeltà ed onore, e nel caso di qualche lagnanza riguardante il suo servizio, dopo riconosciuta giusta la lagnanza dal Consiglio sarà dal Consiglio stesso per la prima volta richiamato allo suo dovere, e nel caso di recidiva, verrà senz'altro licenziato.

Art. 9°

Il serviente percepirà un salario di £. 50 cinquanta annue, pagabile a trimestre maturo."

Il 17 luglio 1900 si procede anche a redigere ed approvare un regolamento interno per il comitato di soccorso.

Il 29 agosto 1900 si delibera l'acquisto di medaglie, consegnando lire 55 a Ruggero Castellani, che dovrà procedere al pagamento della ditta di Stefano (sic) di Milano.[4]

Lo Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale è stato redatto dai 17 soci allora iscritti, in data 7 agosto 1910; dopo l'approvazione con decreto del Tribunale di Tortona in data 9 settembre 1910, è entrato in vigore a partire dall'1 gennaio 1911.

Questo Statuto è stato redatto con lo scopo di sostituire quello precedentemente in vigore dal 16 aprile 1889 (data di fondazione della Società) e già in un'occasione modificato (17 giugno 1900), per "meglio poter soddisfare il desiderio dei Soci e per poter meglio regolare il funzionamento del magazzino agricolo sociale, a seconda delle norme stabilite per le Società Cooperative"[5].

Il nuovo Statuto Sociale si compone di settantadue articoli, che elencano gli scopi dell'associazione, le modalità di iscrizione e i diritti e i doveri dei soci.

All'articolo 2 vengono elencati i fini della Società:

"1. di sussidiare i Soci in caso di malattia o impotenza al lavoro.

2. di provvedere all'invalidità istituendo nella Società una Sezione con fondo speciale da alimentarsi mediante quota apposita facoltativa.

3. di dare ai soci effettivi le visite mediche gratuite.

4. di istituire un magazzino di consumo agricolo per provvedere ai Soci tutte quelle merci che fossero necessarie per la loro azienda agricola."[6]

Era possibile diventare Soci effettivi della Società, potendo partecipare, cioè, a tutti i fini della stessa, con regolare diritto di voto, oppure onorari ("quelli che, senza partecipare ad alcuni dei fini principali della Società, si obbligano a pagare un contributo annuo a vantaggio della Società non inferiore a Lire Cinque […], avranno anche essi il diritto di servirsi del magazzino sociale […], pagando la merce al prezzo pari dei Soci effettivi"[7]). In entrambi i casi era necessario, per l'ammissione, essere lavoratori di comprovata moralità e di sana e robusta costituzione fisica (che doveva essere certificata tramite apposita visita medica), essere tra i 12 e i 55 anni, godere dei diritti civili e di cittadinanza italiana. Inoltre, la domanda di ammissione, presentata all'attenzione del Consiglio della Società, doveva essere corredata dalla firma di due Soci proponenti. Per i soci effettivi, era anche obbligatoria la residenza nel Comune di Monleale[8].

Ovviamente, "L'ammissione vincola senz'altro il Socio sì effettivo che onorario alla piena ed assoluta osservanza dello Statuto e delle deliberazioni sociali."[9]: il Socio, infatti, come recita l'articolo 10, "è in dovere di intervenire alle assemblee della Società e di cooperare attivamente al suo sviluppo morale e materiale"[10].

All'articolo 7[11] sono elencate le tasse di ammissione dei Soci effettivi, diverse per fasce d'età; nello stesso articolo viene anche specificato che è obbligo di ciascun socio possedere il libretto statutario e il distintivo della Società. E' dovere dei soci pagare ogni mese una quota di L. 0,60 "anche in caso di malattia o di espulsione fino al 31 dicembre dell'anno in corso"[12]; vengono esentati dal pagamento i Soci in servizio di leva obbligatorio[13].

Nell' "Estratto delle disposizioni portate dal verbale 8 Gennaio 1911 dell'Assemblea Sociale", si parla dell'obbligo per ciascun socio, sia effettivo sia onorario, di presenziare ai funerali civili o religiosi dei soci defunti, muniti del distintivo della Società, pena il pagamento di una multa. Il socio assente poteva farsi rappresentare da un suo famigliare, fornito di apposita delega; il Presidente, all'inizio ed alla fine del funerale doveva procedere all'appello di tutti i soci presenti, iscrivendoli in un apposito registro. In occasione dei funerali, il feretro veniva seguito del "vessillo Sociale", che "In caso di tempo cattivo o di pioggia che potesse recar danno al vessillo, e a giudizio del Presidente o di chi per esso il vessillo potrà essere portato involto sull'asta"[14]. Ogni socio veniva avvertito della data e dell'ora delle esequie, per mezzo di un avviso consegnato dal servente sociale e, come specifica il documento[15], "L'avviso sarà valido anche sia consegnato ad un membro di famiglia, per non poter scusare l'assenza al funerale".

Nel caso di malattia ed inabilità temporanea al lavoro, i Soci effettivi, a partire dal termine del primo anno di iscrizione, potevano percepire un sussidio giornaliero di malattia, ammontante a L. 1,25, per un massimo di settantacinque giornate in un anno (a condizione che la malattia non fosse "cagionata da abuso di vino, liquori, da risse provocate, e da malattie veneree e croniche"[16]). Lo stato di malattia o di convalescenza (retribuita, quest'ultima, con 70 centesimi al giorno), doveva essere certificato dal Medico Sociale (nominato per un periodo di tre anni dal Consiglio della Società), il quale doveva fare, unitamente ad un apposito Comitato di Soccorso, frequenti ed improvvise visite all'ammalato, per assicurarsi che seguisse gli ordini che egli stesso aveva impartito al fine di una rapida guarigione, e che non svolgesse attività lavorative.

Infatti, erano passibili di espulsione dalla Società quei Soci che fossero dimostrati colpevoli di "reati o per simulazione di malattia o malizioso prolungamento di essa, e per quelle altre gravi mancanze che recassero danno al Sodalizio o che tentassero turbare il buon andamento dell'azienda sociale"[17]; inoltre, "I Soci condannati per delitti, od azioni infamanti, vengono immediatamente espulsi dalla Società"[18].

Se la maggior parte delle disposizioni precedentemente elencate appaiono ormai obsolete e non più attuali né attuabili nell'odierna condizione socio-economica, (grazie anche all'introduzione, da parte dello Stato, di servizi assistenziali erogati a favore di tutti i cittadini, che hanno reso potenzialmente inutile la creazione di organismi privati con scopi simili), lo Statuto riporta indicazioni, in particolare riguardanti gli organi amministrativi del sodalizio sociale, che possono essere utilizzate tutt'oggi e che denotano la necessità di mettere in atto, da parte di tutti i soci, una maturità decisionale, una serietà ed una presa di coscienza del proprio ruolo sorprendentemente moderne.

Lo Statuto, infatti, elenca i diversi organi di governo della Società. L'Assemblea Sociale è definita come "il potere costituente della Società, essa è composta di tutti i Soci effettivi che hanno voto deliberativo"[19], cioè da tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, che sono iscritti alla Società da almeno tre mesi e che non siano morosi di tre quote mensili[20]. E' compito dell'Assemblea eleggere, (tra i soci con diritto di voto che hanno compiuto il ventunesimo anno di età[21]):

  • il Consiglio direttivo, composto da nove membri, fra i quali sono scelti il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio dura in carica tre anni, con il rinnovo annuale di un terzo dei Consiglieri, che sono, comunque, rieleggibili[22]. "Il Presidente è il legale rappresentante della Società, di fronte a terzi e in giudizio egli provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio, sorveglia e dirige l'andamento sociale, firma gli atti di compra e vendita del magazzino cooperativo, e tutti gli atti sociali come mandatario di tutti i soci appartenenti alla Società"[23];
  • il Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi e da due supplenti (scelti sia tra i soci sia tra i non soci), che durano in carica tre anni e possono essere rieletti; esso ha, principalmente, il compito di sorvegliare affinché gli amministratori ottemperino alle disposizioni previste dalla legge e dallo Statuto[24];
  • il Collegio Arbitrale, che dura in carica un anno ed è composto da cinque persone estranee alla Società; ha il compito di comporre in modo pacifico le controversie che possono insorgere "fra soci e amministratori o fra soci e soci, strettamente relative al funzionamento della Società e all'applicazione dello Statuto sociale"[25];
  • un Comitato di Soccorso (la cui istituzione è riportata non nello Statuto redatto nel 1910, ma da un "Estratto delle disposizioni portate dal Verbale 8 Gennaio 1911 dell'Assemblea Sociale"), composto da sei Soci effettivi, che durano in carica per tre anni e vengono rinnovati per un terzo ogni anno; "I membri del Comitato hanno l'obbligo di sorvegliare i soci caduti ammalati, fare di frequente improvvise visite, per accertarsi se il Socio caduto ammalato osserva e sta a gli ordini impostogli dal medico sociale e dal Presidente, ed hanno facoltà di dare all'ammalato quegli ordini che crederanno opportuni purché non siano contrari a quelle disposizioni impartitagli dal Medico Sociale o curante"[26];
  • un Cassiere e un Segretario (le due cariche possono essere, nel caso, ricoperte dalla medesima persona);
  • un servente sociale.

Le ultime tre cariche elencate, a norma dello Statuto, danno diritto ad un compenso, a differenza di tutte le altre.

L'Assemblea Sociale, può essere ordinaria (deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente) o straordinaria (può essere convocata dal Consiglio, dal Collegio dei Sindaci o da almeno dieci soci che abbiano voto deliberativo); le deliberazioni dell'Assemblea "sono valide in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci che hanno voto deliberativo"[27] ; in seconda convocazione (qualora non si raggiungesse il numero legale per deliberare in prima convocazione), "le deliberazioni sono valide […] qualunque sia il numero dei soci presenti"[28]. La convocazione dell'Assemblea dei Soci viene fatta dal Consiglio Direttivo, che si occuperà di far pervenire al domicilio di ciascun Socio un ordine del giorno scritto. All'articolo 26, lo Statuto precisa che "Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non iscritto all'ordine del giorno è nullo"[29]. All'articolo 28 si ribadisce che "Ogni socio, nell'Assemblea, ha diritto di un solo voto e non potrà farsi rappresentare. Tutte le deliberazioni prese dall'assemblea sono sempre valide ed obbligatorie per tutti indistintamente i soci, compresi gli assenti"[30].

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo "sono valide quando siano presenti cinque consiglieri"[31]. All'articolo 38, lo Statuto precisa che "Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso i soci del mandato loro affidato e devono, nell'adempierlo, usare la diligenza di un buon padre di famiglia. La responsabilità di cui al precedente comma non si estende a quello tra gli amministratori, che essendo esente da colpa, abbia fatto notare senza ritardo il suo dissenso a verbale"[32]. [L' "obbligo di mandato", che è esplicitamente dato agli amministratori sociali è una condizione vincolante: i parlamentari italiani non hanno tale obbligo, per cui, una volta eletti, possono decidere liberamente di non tener fede alle promesse fatte agli elettori e non incorrono, in tal caso, in alcuna sanzione; gli amministratori della Società di Monleale, invece, sono eletti per fare gli interessi di tutti i Soci, dunque sono obbligati a tener fede all'impegno che si sono assunti ed a seguire le disposizioni di legge].

All'articolo 63[33], sono previste dallo Statuto eventuali modifiche dello stesso, previa approvazione, durante assemblee straordinarie (convocate almeno quindici giorni prima della discussione), da parte dei due terzi dei membri intervenienti.

Nel verbale del Consiglio del 2 gennaio 1910 si legge che alcuni soci hanno espresso il desiderio di cambiare l'articolo 11 dello Statuto Sociale, in modo che il socio, cadendo ammalato, non debba far passare cinque giorni dall'accertamento della malattia, prima di percepire il sussidio; inoltre, anche altri articoli dovrebbero essere, a detta di molti, modificati, ad esempio quelli sul magazzino sociale, la contabilità, i soci onorari, "ma per fare che le modificazioni abbiano a corrispondere non solo al desiderio dei soci ma anche all'interesse sociale e alle giuste esigenze dei tempi e corrispondere a tutte quelle esigenze volute dalla legge, e rendere così il nostro statuto al pari delle più importanti società di Mutuo Soccorso e cooperative occorre l'opera di un legale e del signor dottor Fascioli medico sociale". Il Consiglio dà incarico a presidente e segretario di redigere uno schema di modifica dello statuto, avvalendosi dell'assistenza del dott. Fascioli e dell'avvocato Fausto Pincetti, ambedue soci onorari della società.[34]

L'8 maggio 1910 il Consiglio approva la bozza del nuovo Statuto Sociale: "Siccome sono molti gli articoli dello statuto da modificare, il segretario sociale ha creduto bene riscrivere interamente lo statuto con le modifiche in 72 articoli". Il nuovo Statuto viene letto con le modifiche ed approvato dal Consiglio; verrà sottoposto al collegio dei sindaci e all'approvazione dell'assemblea sociale (ratificato del 7 agosto 1910). [35]

Il 14 settembre 1910 presente registro delle deliberazioni dell'Assemblea, contenente le modifiche dello Statuto viene approvato dal Tribunale di Tortona e affisso all'albo con decreto del 9 settembre 1910.[36]

6 novembre 1910: dal momento che il nuovo Statuto Sociale è stato approvato dal tribunale di Tortona con decreto del 9 settembre 1910, risulta ora necessario provvedere all'acquisto di nuovi registri per il funzionamento del magazzino cooperativo e alla stampa del nuovo statuto da consegnare ai soci.[37]

Il 18 novembre 1910, il verbale del Consiglio riporta la necessità di procedere ad un nuovo adempimento burocratico: siccome lo Statuto è stato approvato e si sono adempiute tutte le pratiche necessarie alla sua pubblicazione ed affissione, è giunto il momento di convocare l'Assemblea sociale, ma, proprio secondo il nuovo Statuto, è necessario che la SAOMS scelga un giornale che diventi il bollettino ufficiale della Società, per potervi pubblicare le convocazioni dell'Assemblea e altro. Il Consiglio sceglie come bollettino ufficiale "Il Popolo di Tortona", facendo l'abbonamento come socio sostenitore a lire 5 annue, per avere il diritto di fare inserzioni gratuite.[38]

L'8 gennaio 1911 il Presidente propone di consegnare a tutti i soci che facevano parte della SAOMS al 31 dicembre 1910 copia del nuovo Statuto stampato gratis. Inoltre, il Presidente espone all'Assemblea il fatto che a norma dell'art 37 dello Statuto, l'Assemblea deve redigere un regolamento per il mutuo soccorso e ne legge una bozza già redatta dal Consiglio. Il Presidente fa presente all'Assemblea che, con il nuovo Statuto, tutte le disposizioni precedenti contrarie sono abrogate, se non vengono riconfermate dall'Assemblea stessa, per cui chiede di riconfermare la disposizione del 26 gennaio 1908, numero 113, in merito al prendere somme in deposito al tasso del 4% annuo e al concedere proroga ai pagamenti ai soci e clienti alle condizioni di tale deliberazione; l'Assemblea approva a voti unanimi.[39]

Il 22 gennaio 1911 si approva il regolamento del servente sociale e si nomina a tale carica Roveda Giuseppe, con uno stipendio di lire 40 annue e l'osservanza del seguente capitolato, che riporto testualmente:

"A – Il servente dovrà recapitare ai soci tutte le lettere e circolari avvisi di convocazione e pubblicazione sull'albo pretorio e dovrà pure recapitare qualsiasi altro avviso o circolare documento, avviso di pagamento che venissero spedito dalla società tanto diretti ai soci che ai non soci; sempre quando siano residenti nel comune di Monleale o di Berzano.

B – Dovrà curare la pulizia nel locale sociale e trovarsi sempre presente alle adunanze del consiglio e dell'assemblea, e custodire il mobilio e l'incartamento dell'archivio sociale e sorvegliare che durante le convocazioni o riunioni nella sala non vengano da chisisia recato guasto al mobilio o altro oggetto appartenente alla società.

C – Concedendo la sala per uso feste da ballo o per altre riunioni o conferenze, dovrà sempre trovarsi presente e in caso di feste da ballo percepire un compenso di lire 2 ogni volta ma dovrà fare la pulizia e custodire i chiari.

D – Dovrà fare il servizio del magazzino cooperativo percependo per tale servizio annuo lire 6°, ma dovrà prestare la sua opera per lo scarico dei vagoni delle merci in arrivo o prestarsi per la distribuzione tanto alla tramvia che al magazzino rendendo avvertiti tutti i clienti e soci del comune di Monleale pel ritiro e seguire coll'aiuto del segretario le prenotazioni annuali, ed infine dovrà sempre prestarsi a quegli ordini che gli venissero imposti dal presidente o da chi per esso; in caso di servizio non contemplato nella presente deliberazione gli verrà corrisposto un adeguato compenso."[40]

L'11 gennaio 1914: Si stabiliscono gli obblighi del messo sociale, che riporto per intero:

"1 – Distribuzione degli avvisi di convocazione del consiglio direttivo e dell'assemblea generale dei soci.

2 – Pulizia dei locali almeno una volta al mese.

3 – Andare a prendere le note per il magazzino.

4 – Essere sottoposto agli ordini del presidente per tutto quello che riguarda alla società.

5 – Durante le feste da ballo dovrà mantenere la pulizia ai locali, tenere in buon ordine la illuminazione e sorvegliare la festa da ballo fino al termine.

6 – Nel corso di conferenze il messo deve aprire la sala e tenere il buon ordine fino al termine della conferenza.

7 – Altrettanto durante gli spettacoli il messo deve sorvegliare la sala fino al temine della rappresentazione.

8 – Distribuire la merce del magazzino, zolfo, solfato rame e generi diversi.

9 – Il messo percepirà gli onorari per ogni festa da ballo di lire 2 e per ogni conferenza di una lira.

Inoltre per il servizio magazzino si assegna gli onorari di lire 60 annue e per il servizio riflettente la società mutua gli onorari annui di lire 40".[41]

Il 9 gennaio 1916, siccome ci sono molti nuovi soci che hanno fatto domanda di entrare in Società, ma sono terminati i libretti dello Statuto e le medaglie, il Consiglio delibera di commissionare 100 nuovi libretti e 100 medaglie argentate.[42]

Il 20 febbraio 1921 si opera una modifica del regolamento interno, lettera G: "il presidente fa presente che la multa di lire una a quei soci che non intervengono ai funerali dei soci defunti è irrisoria e chiama l'assemblea ad aumentarla. L'assemblea considerato che la multa di lire una è irrisoria e molti soci si assentano con indifferenza aumenta tale multa, portandola da lire una a lire cinque per ogni decesso, e che siano considerati presenti soltanto quelli che si recano all'abitazione del defunto e l'accompagnano al cimitero".[43]

Il 31 gennaio 1929, siccome alcuni soci non si sono presentati al funerale di Bruno Angelo fu Carlo o hanno mandato una rappresentanza non conforme al regolamento, il Consiglio dispone di comminare loro la multa di lire 5.[44]

Il 16 febbraio 1941 si parla di un nuovo cambio di Statuto: "Il presidente fa dar lettura dal segretario della circolare n° 35 XIX riguardante l'aggiornamento dello statuto; il consiglio ne prende atto ed incarica il presidente di chiedere nuovamente il nulla osta per la convocazione dell'assemblea ordinaria per il 2 marzo ed in detta occasione si informerà l'assemblea stessa sullo statuto delle mutue volontarie e del suo regolamento, quindi sarà indetta a tempo da stabilirsi l'assemblea straordinaria per decidere in merito". Nel successivo verbale del Consiglio del 23 marzo 1941 si legge che, per poter convocare l'Assemblea sociale ed avere il nulla osta, è necessario che si includa, tra gli oggetti all'ordine del giorno, la modifica dello Statuto sociale; il Consiglio aggiunge, quindi, tale oggetto ai soliti previsti per l'Assemblea ordinaria e chiede di poter convocare l'Assemblea per il 14 aprile. Il 14 aprile 1941, tuttavia, in sede di Assemblea la modifica allo Statuto non viene approvata.[45]

Il 20 febbraio 1949 si aumento le quote delle multe per le assenze ai funerali per far fronte alla svalutazione ed alle esigenze sociali.[46]

Il 18 febbraio 1951 si delibera di aumentare le quote sociali, data la svalutazione ed il cambiamento dei tempi.[47]


[1] Per il carteggio relativo alle modifiche dello Statuto, cfr. cartella 1 dell'Archivio SAOMS.

[2] Cfr. cartella 19 dell'Archivio SAOMS.

[3] Cfr. cartella 11 dell'Archivio SAOMS.

[4] Cfr. cartella 11 dell'Archivio SAOMS.

[5] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 6.

[6] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 8.

[7] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, pp. 8 - 9.

[8] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, pp. 9 - 10

[9] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 10.

[10] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 11.

[11] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 10.

[12] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 11.

[13] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, pp. 13 - 14.

[14] AA.VV., "Estratto delle disposizioni portate dal Verbale 8 Gennaio 1911 dell'Assemblea Sociale", in Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 53.

[15] AA.VV., "Estratto delle disposizioni portate dal Verbale 8 Gennaio 1911 dell'Assemblea Sociale", in Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 54.

[16] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 40.

[17] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, pp. 11 - 12.

[18] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 40.

[19] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 19.

[20] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 15.

[21] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 15.

[22] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 22.

[23] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 26.

[24] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, pp. 34 - 35.

[25] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 36.

[26] AA.VV., "Estratto delle disposizioni portate dal Verbale 8 Gennaio 1911 dell'Assemblea Sociale", in Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 51.

[27] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, pp. 17-18.

[28] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 18.

[29] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 19.

[30] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 20.

[31] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 24.

[32] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 25.

[33] AA.VV., Statuto Sociale della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso e Cooperativa Agricola di Monleale in data 7 agosto 1910, Tortona, 1911, p. 39.

[34] Cfr. cartella 12 dell'Archivio SAOMS.

[35] Cfr. cartelle 5 e 12 dell'Archivio SAOMS.

[36] Cfr. cartella 5 dell'Archivio SAOMS.

[37] Cfr. cartella 12 dell'Archivio SAOMS.

[38] Cfr. cartella 12 dell'Archivio SAOMS.

[39] Cfr. cartella 7 dell'Archivio SAOMS.

[40] Cfr. cartella 13 dell'Archivio SAOMS.

[41] Cfr. cartella 14 dell'Archivio SAOMS.

[42] Cfr. cartella 14 dell'Archivio SAOMS.

[43] Cfr. cartella 7 dell'Archivio SAOMS.

[44] Cfr. cartella 15 dell'Archivio SAOMS.

[45] Cfr. cartelle 9 e 15 dell'Archivio SAOMS.

[46] Cfr. cartella 9 dell'Archivio SAOMS.

[47] Cfr. cartella 9 dell'Archivio SAOMS.